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IL MONASTERO MAGGIORE DI MILANO
e la riforma operatavi da S. Carlo Borromeo
il 23 febbraio 1569

Il Monastero Maggiore fu il più insigne fra i monasteri di benedettine nel milanese. Già nel testamento dell'arcivescovo Ariberto del 1034 è qualificato monastero di s. Maria detto il Maggiore e similmente in una carta del 1123. Nel 1137 è chiamato di s. Maria e s. Maurizio, "quod dicitur maiore", e finalmente nella bolla di Eugenio III del 1148 unicamente di s. Maurizio "monasterii Maioris". Gli rimase di poi sempre il titolo di s. Maurizio con quello di Monastero Maggiore. Nei secoli XVII e XVIII portava altresì il titolo di Sacro Ducale Imperiale Monastero (1).
Le origini del monastero si perdono nel buio dei bassi tempi medioevali: le varie opinioni emesse in proposito dagli storici, in mancanza di documenti, non possono certamente soddisfare. Il Gìulini, da quello storico diligente e prudente ch'ei fu, non si pronunciò in riguardo: il Rossi, l'ultimo fra i recenti che ne ha trattato, lo riterrebbe fondato da Desiderio, ultimo re dei Longobardi (757-774).
Le monache invece, fino alla loro soppressione avvenuta sotto la Cisalpina il 20 novembre 1798, ritennero sempre, benché senza fondamento, come loro fondatore s. Sigismondo re di Borgogna (496-534), e ne celebravano la festa con particolare solennità (2). Perché poi avesse avuto il distintivo di Maggiore nemmeno si conosce con certezza. Goffredo da Bussero († 1289) crede che gl'imperatori franchi, assai divoti di s. Maurizio, fondassero la chiesa di quel monastero nel proprio loro real palazzo di Milano, e gli dessero il titolo di maggiore per la dignità imperiale, e non per l'antichità, non sembrandogli verosimile che tante ricchezze, quante ne avevano quelle monache, fossero state a loro date dai privati (3).
Il Lattuada pensa che il monastero ebbe forse questo appellativo "o per essere il primo che fu fondato nella nostra città, venendo nello stesso testamento (di Ariberto) posto in primo luogo tra li sette, che allora vi si contavano, o pure perché gli altri sorpassasse in istima di pietà, nobiltà, e poderi" (4).
Papi, imperatori e re elargirono al monastero larghi privilegi: donazioni cospicue lo resero ricchissimo. Nella citata bolla di Eugenio III c'è una distinta dei possessi confermati al monastero, e cioè in Milano le chiese di s. Maria al Circolo, di s. Pietro nella Vigna, di s. Quirico e di s. Valeria: le corti di Arosio, con due chiese, di Cerchiate, di Porlezza, e il castello di Robbiate, oltre a molt'altri possessi nel milanese e fuori (5).
Nei luoghi, dov'era signora, la badessa emanava statuti e ordinamenti, vi eleggeva i consoli, i podestà, che a lei prestavano giuramento di fedeltà, e nelle chiese di sua spettanza nominava i sacerdoti che le avessero ad officiare (6). Così, ad esempio, in Arosio la badessa continuò sino al cadere del secolo XVIII a nominarvi il parroco, e gli dava l'investitura, scrive il Cantù, stando sulla porta del monastero col bastone pastorale in mano e imponendogli il berretto (7). Per un'antica usanza, durata fino alla soppressione del monastero, nella festa di s. Maurizio la badessa veniva dietro il sacerdote, quando questi in processione usciva dalla porta del monastero sulla pubblica via per portarsi alla chiesa esteriore a celebrare la messa in canto. A lei sola delle religiose era dato di lasciare la clausura in quel giorno per assistere alla messa dal presbiterio, dove le era preparato 1'inginocchiatoio e la sedia badiale. In quella solenne circostanza ella compariva con prezioso diadema in capo e col pastorale nella sinistra mano. Finita, la messa, in processione si ritornava seguendo la stessa disposizione e itinerario di prima (8).
La regola osservata era quella di s. Benedetto: si dissero di poi anche benedettine dell'osservanza di s. Giustina di Padova.
La regolare osservanza, particolarmente per non essere le monache obbligate alla clausura, venne a decadere nei secoli successivi. Assai facilmente si mostravano in pubblico, e la badessa quando usciva per la città era accompagnata dagli arcieri. Pertanto l'arcivescovo di Milano cardinale Enrico Rampini, legato apostolico in Lombardia, nel 1444 pensò di introdurre nel monastero alcune monache agostiniane di lodevolissima condotta, le quali, abbracciata la nuova regola, inducessero col loro esempio le altre alla primitiva osservanza, ed una di esse in quell'anno fu eletta badessa. Il provvedimento sortì buon effetto, e nel 1447 si sottoposero di propria loro elezione a perpetua clausura con somma edificazione e contento della città (9).
L'arcivescovo Gabriele Sforza, fratello del duca Francesco I, essendo insorte alcune contese fra quelle religiose, le sottomise alla vigilanza ed al governo del vicario dei padri romitani di s. Agostino della Congregazione di Lombardia, la quale disposizione venne confermata da papa Calisto III nel 1455, concedendo ai medesimi religiosi di poter celebrare giusta il rito romano nella chiesa di s. Maurizio, ed esimendo le religiose, dopo favorevole consulta fatta per pontificio comando dall'abate di s. Celso, dalla giurisdizione dell'Ordinario milanese. Il vicario, padre Giovanni Rocchio pavese, le diresse parecchi anni molto bene all'osservanza della monastica disciplina, ma per la sua grave età non potendovi attendere oltre, se ne ritirò. Le monache allora, per mezzo della duchessa Bianca Maria, ricorsero a Pio II perché destinasse al loro governo il Priore di s. Pietro in Gessate dei monaci benedettini della Congregazione di santa Giustina di Padova. Il papa le esaudì con bolla del 1 ottobre 1461, e tale incombenza fu confermata agli stessi monaci da papa Sisto IV con bolla del 7 settembre 1480. Questi monaci continuarono nel loro officio fin verso il principio del secolo XVIII, dopo il qual tempo il monastero maggiore ritornò sotto l'immediata dipendenza dell'arcivescovo di Milano (10).
Tuttavia le monache pare che non continuassero sulla buona via incominciata, ed abbiano esse pure pagato il loro tributo al triste ambiente dei tempi. L'ultimo quarto di secolo del quattrocento, sotto lo splendore delle arti, segnava in Milano, nella classe signorile in particolar modo, una larga corruzione. Questa era penetrata altresì in non pochi monasteri di religiose, molte delle quali spinte a monacarsi senza vocazione dai parenti nobili o ricchi per impinguare la sostanza dei figli maschi. Benedetto da Cingoli, alludendo certamente a queste figliuole disgraziate, faceva dir loro in una poesia pubblicata in Milano nel 1503:

Fanciullecte semplicelle
Pure e sciocche nei primi anni
Fumo facte monacelle
Con lusinghe e con inganni.
Ci vestiron questi panni
Dipingendo a noi 1'inferno,
Perché fussimo in eterno
Ne l'abisso rinserrate.

Dalla mancanza di vocazione e dal non osservare una vera clausura non si potevano raccogliere che pessimi frutti. Tipico, per il tempo del quale trattiamo, il fatto che l'arcivescovo di Milano il 7 settembre 1491 dovette protestare presso il duca contro la badessa di Bellusco, la quale per lo spazio di molti anni aveva tenuto quel monastero come luogo infame (11). Non si vuol con questo affermare che in tutti i monasteri si fosse decaduti fino a tal punto, ma è pur vero che in tutti, dal più al meno, l'osservanza della disciplina e lo spirito monastico lasciavano assai a desiderare. Alla caduta di Lodovico il Moro tennero dietro nel milanese continue guerre, invasioni e saccheggi, circostanze tutte le quali non potevano certamente rendere migliore la situazione religiosa (12).
Eppure è in questi anni che il nostro monastero prese esternamente a fiorire. Mentre il chiostro primitivo fu demolito nel penultimo decennio del seicento man mano che si fabbricavano gli edifizi, che rimangono ancor oggi, fu invece nel 1503 che si pose la prima pietra dell'attuale chiesa di S. Maurizio su disegno dell'architetto Gio. Giacomo Dolcebuono, la cui opera fu continuata tre anni dopo da Cristoforo Solari da Campione, lasciando incompiuta la facciata, lavoro posteriore al 1579. La chiesa venne mano mano negli anni successivi tutta dipinta, così da risultare una splendida galleria di scuola lombarda: vi lavorarono Bernardino Luini e parecchi suoi figli, il Boltraffio, il Piazza, il Lomazzo, il Campi, il Peterzano, e fors'anche il Borgognone. E le monache potevano largheggiare in si fatti lavori poiché, senza dire di altri legati, nel 1518 e nel 1527 si viddero aumentate le loro ricchezze colla donazione della chiesa e dei fondi del monastero di s. Ambrogio in Rivolta d'Adda, e nel 1524 di altre terre in Vergiate. Godeva il monastero della protezione e simpatia di molte nobilissime famiglie. Due figlie dello stesso Bentivoglio, vice duca di Francesco II Sforza, vollero prendere il velo fra quelle monache, e cioè Bianca Maria nel 1522, e, anni dopo, Violante. La buona situazione economica del monastero ce la conferma il numero stesso delle claustrali ivi raccolte: nel 1544, deliberandosi sulla costruzione dell'organo, si radunarono in capitolo ben 98 monache (13).
Allorquando nel 1561 s. Carlo Borromeo giunse a Milano, col fermo proposito di farvi residenza, era già da oltre mezzo secolo che la diocesi milanese non vedeva i suoi pastori, i quali si accontentavano di riscuoterne le rendite, delegando ad altri il governo immediato della diocesi. I1 santo nelle sue provvidenziali riforme, intraprese in base ai decreti del Concilio di Trento, non poteva dimenticare i monasteri, ed egli vi si accinse sopprimendo, incorporando e innovando. Dovette incontrare forti opposizioni da parte delle monache, che in qualche convento arrivarono sino ad insultarlo ed a fuggire piuttosto che sottomettersi, e per gli intrighi dei parenti delle religiose presso le somme autorità ecclesiastiche e civili. Tuttavia egli seppe anche in questo, prudente ma inflessibile, raggiungere il suo scopo (14).
Nel nostro monastero non si legge che siano avvenuti fatti veramente gravi. Tuttavia che qualche cosa di simile debba essere accaduto lo si arguisce dal fatto che il Borromeo condannò ad essere murata nelle Convertite donna Paola Antonia, alla quale il monastero Maggiore doveva pagare l'annua rendita di 250 lire, e a fabbricarsi a sue spese il luogo della prigione. E' bensì vero che il decreto fu poi cancellato, ma il non aver trovato commutazione di pena né più oltre il nome della monaca lascia credere che la terribile pena le sia stata inflitta. Le infelici, che venivano condannate a sì dura espiazione, erano introdotte nell'orribile cella e costrette a vedere lentamente salire il mattonato che le avrebbe segregate da tutti. Da una finestrella si passava loro il puro necessario alla vita. Comunque, la regolare osservanza doveva essere assai rilassata se il santo arcivescovo dovette provvedervi il 23 febbraio 1569 in modo energico come il lettore può vedere dalle seguenti ordinazioni e penitenze da lui imposte (15).
R. Beretta



Ordinationi dell'Ill.mo et R.mo S.to Carlo Card.le Borr.o Arcivesc.o di Milano, delegato da N. S.re PP. Pio Quinto alla visita et riformatione del Mon.ro Maggiore di Milano, fatte per riformatione d'esso mon.ro l'anno di N. S.re Jesu Christo MDLXVIIII, a dì 23 di Febraro (16).
P.° Che nissuna monacha ardisca di dormire insieme con altra in un med.mo letto, ne in una med.ma cella ancora in caso d'infermità, se non in Infermeria; et non vi essendo celle a bastanza si vada a dormire in dormitorio, cominciando da quelle che havevano celle et non vi dormivano. Et le celle non si chiavino mai, ma sempre stieno aperte et di giorno et di notte, in modo che l'Abadessa vi possa entrare quando vorrà; et chi contrafarà dormendo in letto o cella d'altra, sia punita di star prigione un mese, dove habbia da digiunare in pane et acqua la quarta et sesta feria; et la Superiora che haverà permesso tal cosa, overo havendola doppo saputa non haverà castigata con questa pena la delinquente, sia deposta dall'officio et privata di voce attiva et passiva per tre anni.
Che nissuna si fermi nella cella dell'altra se non per brevissimo spatio di tempo, et per cagione di qualche bisogno necessario sotto pena di mangiare in terra una volta.
Che si estingua tra loro il nome et l'effetto di Carissima, o Carissimo, et si alcuna si scoprirà che nomini altra o altri per Carissima o Carissimo tanto di sé stessa quanto d'altra sorella, overo senza nominare mostri segno verso alcuna di tale, come sarebbe il basciarsi insieme, il presentarsi fiori, cose mangiative, o qualsivoglia altra cosa, o facendo simili altri (atti), sia doppiam.te punita della pena posta di sopra a chi dorme insieme, et di più anco all'arbitrio di Superiori.
Che nissuna monaca vada al parlatorio per parlar ad alcuno senza espressa licenza dell'Abadessa, et senza l'ascoltatrici da lei deputate, né con detta licenza parli se non a quelli huomini alli quali secondo l'ordine del Concilio Provinciale è permesso di parlare, cioè padri et fratelli, alli quali quando fossero preti o frati non si permette che si parli se non haveranno speciale licenza in scritto dal Superiore delle Monache et dal Superiore d'essi religiosi, la qual licenza sia registrata nell'offitio Archiepiscopale secondo la forma degli ordini generali fatti per li secolari, senza la qual licenza registrata come di sopra, non possino parlare ad altri huomini secolari, che a Padri et Fratelli come di sopra. Et le Portinare overo Ruotare in ciò deveranno avertire in non dare udienza se non a quelle persone che secondo il Concilio possino venire, overo haveranno havuto la licenza in scritte da Superiori, come di sopra; et quando si parla con alcuna persona, tanto il parlatorio di fuori quanto quello di dentro stia sempre con l'uscio aperto: et se alcuna Portinara overo Ruotara contrafarà sia privata dell'officio et non possa andare al parlatorio per un anno, nella qual pena incorra parimente quella sorella che parlerà contro la forma soprascritta.
Che nissuna scriva lettere a persona alcuna senza esser letta dall'Abadessa et senza sua licenza, né parimente si ricevano lettere che prima non sieno presentate et lette da lei; et per questo effetto particolarmente le Portinare et Ruotare tutte le lettere che saranno portate haveranno sempre da consegnar prima all'Abadessa, et se alcuna Portinara o Ruotara o altra contrafarà sia castigata secondo la forma del Concilio Provinciale, al quale in questo suggetto il presente capo si rimette (17).
Che nissuna tenga presso di sé calamaro o altro instromento da scrivere, eccetto la Cancelliera, la quale da nissun altra lo lasci adoprare sotto pena di restar priva dell'offitio et di altra ad arbitrio di Superiori, et di mangiar in terra due volte; ma tutti i calamari si tengano in luoco comune, dove non si vada a scrivere se non con licenza dell'Abadessa.
Che la porta ordinaria del monasterio et la porta di carri si serri con due chiave diverse, l'una di quale stia presso l'Abadessa, et l'altra presso la più antica portinara, intendendo tanto dell'una quanto dell'altra porta; et nissuna di queste due porte s'apra mai se non per vera necessiità, né si stia a parlar con huomo né con donna a porta aperta, ne si lasci entrar nel monasterio alcuna persona se non quelle che saranno necessarie, et approbate in scritto da Superiori; et quando alcuna persona entrarà in casa sia sempre accompagnata da due antiche sorelle a questo officio deputate, le quali non abandonino mai la persona che sarà entrata fino che non sia uscita fuori, eccetto se non sia l'hortolano; et generalm.te in questo s'osservi quanto è ordinato dal Concilio Provinciale sotto le med.me pene che in quello si contengono (18).
Che le converse per qual si voglia causa non eschino fuori del monasterio ancor con occasione di acconciar il letto al P. Confessore o farli altri servitij, ma sempre stieno in casa, et s'alcuna uscirà stia in prigione sei mesi in penitenza nella qual pena incorra parimente quella che sarà stata causa overo haverà permesso questo.
Che all'officio della sacristia non si ponga alcuna che non habbia passato i quarant'anni.
Che dentro al monasterio non si dia da mangiare né a servo, né a serva, né a massari, né a qual si voglia altra sorte di persona; et se alcuna contrafarà, se sarà l'Abbadessa sia ipso facto privata dell'offitio et s'eleghi l'altra subito, et se sarà stata altra stia in prigione quindici giorni, et sia castigata d'altra pena all'arbitrio di Superiori.
Che le serve et servi di fuori non comprino o portino robba di qual sorte se sia, ne faccino altro servitio in particolare ad alcuna monacha senza espressa et particolar licenza dell'Abadessa di volta in volta che'l servitio s'haverà da fare, et non altrimente, alla quale Abadessa si notifichi in particolare il servitio che si vorrà fare. Ne parimente portino o referischino ambasciate ad alcuna senza licenza dell'Abadessa, la quale sappia tutto ciò che si manda a dire, et sia presente a tutto ciò che si riferisce, o almeno facci esser presente la sua Vicaria, et avertiscano ancora i servi a non entrar nel monasterjo se non con licenza dell'Abadessa con tutto che habbino avuto anco licenza da Superiori, et solo per servitij veram.te necessarij, et che per altra mano non si possono fare; et espedito il servizio non si fermino a parlar, né a ragionar, né a far altro, ma subito eschino del monasterio. Se alcuno contrafarà sia privato dell'officio et della mercede che se le devesse dal monasterio.
Che tutti li presenti etiam di cose mangiative mandati in particolare a qualche sorella sieno prima presentati all'Abadessa, la quale faccia il tutto consegnare nelle mani della Despensiera, et il tutto in commune si dispensi all'arbitrio d'essa Abadessa.
Che nissuna mandi presenti etiam di cose mangiative ancora di poco valore a qual si voglia sorte di persone in particolare, ma possa l'Abadessa in generale presentare a nome del monasterio quelle persone che servono a comun benefitio del monasterio, come sono Protettori, Procuratori, Advocati, Medici, et pubblici officiali, i quali tutti sieno particolarm.te in nome descritti su una lista sottoscritta da Superiori; et i presenti che a questi tali si manderanno sieno solamente di cose mangiative et di poco valore, et non se le mandino se non due volte al più l'anno.
Che tutti i danari, così di livelli particolari delle sorelle overo provisioni come di guadagni, si consegnino immediatam.te all'Abadessa, la quale li consegni quanto prima nelle mani di Protettori, accioché tutte le cose vadino in comune, et dal comune a tutte le sorelle sia egualm.te provisto di tutti li suoi bisogni pertinenti al loro vivere, vestire, et infermità.
Che tutte le cose di secolari depositate in casa si mandino fuori in termine d'un mese, et nell'avenire non s'accetti più cosa alcuna in deposito si come è ordinato dal Concilio Provinciale, et s'avisino i Padroni, che passato il detto termine s'apriranno le casse, et ogni cosa si venderà a benefitio di luochi pij ad arbitrio nostro.
Che si costituisca alle Novitie una sola Maestra, la quale si muti quando gli altri officij si mutano, et finito il suo officio non s'impacci poi più di loro, ma lasci la cura a chi toccherà, et nissuna maestra finito l'anno del Novitiato pretenda poi d'haver sopra le Novitie alcuna superiorità overo dominio, né di loro prenda cura particolare, né le nomini più per sue discepole.
Che nell'avenire non si piglino più putte secolari di qual si voglia età in dozzina, si come era già antico instituto del monasterio, et quelle che di presente vi sono si mandino alle loro case fra quindici giorni.
Che nel luoco intitolato i SS.ti Martiri Naborre e Felice non si faccia più la spetiaria, ma si facci altrove, et si lasci il luoco vuoto per oratorio di devotione, nel qual però non s'habbia da celebrar più messa come si soleva.
Nissuna possa esser eletta Abadessa se non finiti quattro anni dal dì che haverà deposto l'officio dell'Abadissato, né possa esser eletta ad officio di Priora se non doppo doi anni che sarà uscita dall'officio dell'Abadessa.
La Priora parimente non possa esser Abadessa se non doppo doi anni dal dì che haverà deposto il Priorato (19).
Che l'Abadessa insieme con le discrete non manchi di visitar con diligenza ogni tre mesi tutte le celle delle Monache per veder se trova cosa di soverchio o cosa indecente allo stato monachale, overo cosa che arguisca proprietà, osservando et facendo in questo quanto dal Concilio Provinciale è stato ordinato (20).
Che tutti li panni di lana e di lino si tengano in un luogo comune sotto la custodia et cura d'una comune Vestiaria, eccettuato due camisce, et due mutande da testa, et fazzoletti et scarpini, per il qual luoco comune deputaranno la camera di D. Vittoria.
Che tutte le sorelle lavorino in un luogo commune sotto la cura della Maestra di lavori et nel luoco del lavorare, et acciò si schifino i cattivi pensieri, le vane parole, et lo strepito si legga ogni giorno da qualch'una qualche lettione spirituale o si canti in comune qualche salmo o altra laude spirituale.
Che parimente tutte mangino nel comune refettorio con silentio et con la lettione alla quale ciascuna attentam.te dia orecchie, et nei cibi osservino la loro regola del mangiar magro, atteso che ex nunc per ordine espresso et particolare della santità di N. S.re Papa Pio Quinto abrogano l'uso loro introdutto di mangiar carne, et ogni privileggio sopra ciò havuto dalla Sede Apostolica.
Ogni debito o credito che alcuna sorella habbi con l'altra o con il monasterio si estingue totalm.te di modo, che non sia lecito alle ereditiere il dimandarlo, né alla debitrice per alcun modo pagarlo o compensarlo.
Che nell'avvenire non si faccia più lemosina alla porta del monasterio, ma la lemosina, che overo per obligo overo per pietà vorranno fare, la faccino distribuire due o tre volte l'anno a luochi pii o ad altri poveri per il mezzo di alcun luoco pio secondo che da suoi Protettori sarà ordinato.
Che s'habbiano (21) perpetuamente tre gentiluomini per Protettori, l'impresa de' quali sia di administrar tutti i beni et entrate e proventi d'ogni sorte del mon.o e dispensarli per li bisogni delle monache; di riscuoter, governar, e far la debite confessioni a quelli che pagheranno; di proveder in grosso delle cose necessarie al viver e vestir delle monache. Per le cose minute necessarie alla giornata potranno ogni mese sborsar alla Celeraria quella somma di danari che a loro parerà bisogno; la qual Celeraria, secondo l'ordine che le darà l'Abbadessa, farà comprar per mezo dello spenditor le dette cose minute, et essa Celeraria e spenditor rendano poi conto ogni mese con liste particolari di tutte le spesse fatte alli Protettori, i quali parimente al fine dell'anno rendano conto della loro administrat.e alli superiori o a chi da loro sarà deputato, e possano essi Protettori substituire una o più persone a riscuoter, far confessioni, et tenere in governo i danari del mon.o.
Da gli istessi siano eletti il fattore e spenditore et anco i servi e serve del mon.o ma questi servi e serve siano anco approbati da i Superiori; eleggendo quelli soli che per la necessità del mon.o basteranno. A loro ancora tocchi il far gli affitti delle possessioni e case del mon.o alla presenza dell'Abbadessa e Discrete. L'impresa di questi Protettori duri almeno 3 anni, e si possano anco confermar se così ad essi et a Superiori parerà per altri 3 anni. E quelli che di tempo in tempo si eleggeranno siano eletti da essi Superiori alli quali sempre si spetti la elettione di detti Protettori pro tempore, eccetto di quelli che di presente per lo primo triennio si eleggono, cioè li mag.i s.ri Ottaviano Roccia, Marc'Antonio Capra, e Jacomo d'Abbià i quali ex nunc eleggiamo per Protettori di esse monache nel modo e forma come di sopra, né vogliamo che innanzi al triennio possano esser rimossi dal loro officio da qual si voglia Superiore del mon.o.
Che la Madre proveda che ogni quindici giorni sia fatto qualche sermone o predica alle monache da alcun predicatore approbato da Superiori et faccia che tutte sempre l'ascoltino salvo s'alcuna fosse legitimam.te impedita.
Che generalm.te oltre le predette cose le monache si sforzino di regolar la vita et operationi loro conforme alla loro regola, agli ordini del Concilio di Trento, et del Concilio Provinciale, et massimam.te circa l'obedienza, silentio, disciplina, digiuni, orationi, confessioni, et communioni.
Che'l confessore non entri nel monasterio se non nei casi concessi dal Concilio Provinciale, al quale questo capo si rimette (22); et quando s'ha da vestire alcuna novitia o farle far professione non si canti dentro messa grande, ma ci entri l'Abate solo col confessore et si dica messa privata et si faccino le cerimonie, che in simili casi si sogliono fare secondo l'ordine del suo cerimoniale, da loro soli et secretam.te in modo che secolari non possano vedere.
Che nel monasterio ne privatam.te ne nelli lavorieri communi faccino lavori né lavino panni di qualsivoglia frate o monaco, o delli loro monasteri et chiese etiam del suo ordine, né meno di prete secolare alcuno, riservando le cotte et camisi che s'adoprano nella loro chiesa.
Che niuno Superiore di questo monasterio etiam Visitatore o Presidente generale, etiam in Capitolo generale, né anche il Capitolo generale istesso possi despensare, né derogare, o alterare questi ordini in alcun modo senza espressa et nuova auttorità Apo.ca, nella quale si faccia espressa mentione di questa ordinatione, et questo ordiniamo ancora che habbia luogo in ogn'altra ordinatione che ci occorrerà di fare per compimento della riforma di questo monasterio et fine di questa visita, o essecutione di essa, sotto pena di excommunicatione latae sententiae a qualunque Superiore che contraverà.
Parimente non possino li sopradicti Superiori sotto la medesima pena in qualsivoglia modo minuire, o alterare, o commutare o rimettere le penitenze che da noi saranno date a qualsivoglia di queste monache senza nostra espressa licenza in scriptis, o espresso ordine di N. S.re, ma se la Madre, o altre Superiore di dentro contraverranno esse ad alcuno di questi doi capi sieno ipso facto prive dell'officio et di voce attiva et passiva per sei anni.
Penitenze che s'hanno a dare a monache in particolare del Monasterio Maggiore.
L'Abadessa si privi dell'offitio, nel quale non possa esser rimessa per sei anni avenire, et che dica li sette salmi con le letanie et prece una volta la settimana di qui a Pasqua di ressurrettione.
D. Paula Antonia sia murata nelle Convertite, et il monasterio maggiore li paghi lire 250 l'anno finché vive, et fabricarle il luoco della prigione a sue spese (23).
A D. Vettoria se le lievi la stanza et se li estingua il livello, si privi di facultà d'entrar in Capitulo per tre anni, et se li dia qualche offitio basso per tre anni.
D. Placida si privi delli parlatorij per due anni, digiuni sette veneri con pane et acqua in terra alla prima mensa.
D. Lucretia faccia cinque discipline, mangi in terra cinque volte, tre volte dica li sette salmi, transcriva tutto il libro dell'opera di fra Luigi di Granata intitulata Guida di Peccatori.
D. Bianca Lucia si privi di parlatorij per tre anni, si privi di voce attiva e passiva per sei anni, si dia la disciplina una volta il mese subito doppo il matutino in chiesa doppo i stadij del choro, et in quel tanto l'altre monache in chiesa dichino il Miserere, De profundis, et un'oratione, et il medemo tempo mangi in terra in refettorio nella prima mensa.
D. Prospera Corona facci la med.ma penitenza in sua compagnia sempre.
D. Ludovica dica cinque Pater noster, et cinque Ave maria con le braccia aperte in refettorio per quindici giorni.
D. Hortensia (24) esserciti qualche offitio basso per tre anni, et si privi d'andar alli torni e parlatorij per un anno, et non scriva né facci scriver lettere a nissuno ancora congionto di sangue quanto si voglia per cinque anni. Si privi d'entrar per tre anni in Capitolo; si le lievino tutti li libri, et si privi di poter leggerli, et solo se li conceda leggere l'opere del Granata, Methodo di confessione, et Don Serafino da Fermo volgari.
D. Archilea si privi di parlatorij, torni, et porta per tre anni, digiuni in pane et acqua i dodici mercoledì seguenti mangiando in terra in refettorio, porti il cilicio sopra la carne tre dì et tre notti della settimana per sei mesi.
D. Margherita si metta prigione per sei mesi, si privi della sacrestia, porta, parlatorij et torni per dieci anni, et mentre starà prigione si facci digiunare ogni venerdì in pane et acqua.
D. Daria si facci una disciplina secreta il mese et dica li sette salmi ogni settimana per un anno.
D. Flavia dica una volta la settimana li sette salmi, et non scriva lettere fuori né per sé né per altri per doi anni.
D. Corona dica tre volte cinque Pater noster et cinque Ave marie in refettorio con le braccia aperte. Che per quindici giorni ogni dì si consegni all'Abadessa, et li domandi una penitenza perché ha non servata la regola.
D. Plautilla si privi del scrivere per sempre ad instantia di nissuna persona o monaca, et per se stessa se li prohibisca scriver per due anni. Che scriva et impari a mente tutto il primo libro del Granata, intitulato Guida di peccatori, fra un anno.
D. Genevra dica li sette salmi per un anno una volta la settimana. Si privi di parlatorij, et di scrivere o far scrivere lettere per due anni, et dica ogni sabbato per un mese tre Ave marie.
D. Leonora faccia la med.ma penitenza videlicet con cinque Pater noster et cinque Ave maria in luoco delli tre.
Tutte le soprascritte monache oltre alle consegnate penitenze sieno obligate a legger per penitenza una volta tutto il libro delli essercitij del Granata fra tre mesi.
Le quali tutte penitenze si danno sotto pena a chi contrafarà di esser gastigate di addoppiarli la pena in che haranno mancato se non in caso d'infermità, nel qual caso faccino la penitenza impostali come sieno risanate.
Et l'Abbadessa che comporterà o dissimulerà che non si eseguiscano tutte le penitenze, se saranno pene afflittive del corpo ella sia obligata a farle per sé stessa, et se saranno penitenze concernenti parlatorij, torni, o scrivere, o simili cose alhora sia sospesa dall'offitio per tre mesi, et in quel mezzo mangi sotto tutte l'officiali, et dalla prima volta in poi sia privata dell'offitio et inhabilitata ad haverlo per tre anni.

[Articolo apparso nella rivista: Rivista Storica Benedettina, XI (1916), pp. 127-142.]